Per comodità allego di seguito la disciplina che regola gli spostamenti da e per l’estero
DAL 14 OTTOBRE AL 24 NOVEMBRE
Anche il DPCM 24 ottobre 2020 si basa su una serie di elenchi di Paesi, per i quali sono previste differenti limitazioni. Tali elenchi sono contenuti nell’Allegato 20 del DPCM. Di seguito sono riportate le misure previste per spostamenti da/per i Paesi dei vari elenchi.
A – San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.
B – PAESI UE (tranne quelli che sono indicati negli elenchi C e D), SCHENGEN, Andorra, Principato di Monaco: sono consentiti senza necessità di motivazione e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi dell’elenco B. Rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazione. La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
C – Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: non sono previste limitazioni agli spostamenti verso questi Paesi. Coloro che invece entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia), oltre a compilare un’autodichiarazione, devono anche:
- a) presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
in alternativa
- b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi Paesi nei 14 giorni precedenti l’arrivo in Italia devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente.
Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
Sono previste eccezioni all’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico in rientro dai Paesi dell’elenco C. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.
ATTENZIONE. Territori britannici, danesi, francesi, norvegesi, portoghesi e spagnoli al di fuori del continente europeo: a che elenco appartengono?
L’Allegato 20 del DPCM 24 ottobre 2020 specifica che:
- rientrano nell’elenco B: le isole Far Oer e Groenlandia, le isole Svalbard e Jan Mayen, Azzorre e Madeira;
- rientrano nell’elenco C: Gibilterra, Isole del Canale, Isola di Man, basi britanniche nell’isola di Cipro; territori spagnoli nel continente africano; Guadalupa, Martinica, Guyana francese, Riunione, Mayotte;
- rientrano nell’elenco E: tutti gli altri territori francesi e britannici non espressamente menzionati; i territori dei Paesi Bassi situati al di fuori del continente europeo.
D – Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay: per la normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione. La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali. Al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
Sono previste eccezioni all’obbligo di isolamento in rientro dai Paesi dell’elenco D. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.
E – Resto del mondo: gli spostamenti da/per il resto del mondo (vale a dire tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati in altri elenchi) sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali. Il rientro/l’ingresso in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). Il DPCM 24 ottobre 2020 conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/il rientro. L’autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). È inoltre necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.
Sono previste eccezioni all’obbligo di isolamento in rientro dai Paesi dell’elenco E. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.
F – L’elenco F comprende i Paesi dai quali è previsto il divieto di ingresso in Italia. Il giorno in cui sono stati inseriti in elenco è molto importante poiché solo coloro che sono residenti anagraficamente in Italia da prima di quella data rientrano nelle eccezioni al divieto di ingresso. I Paesi in Elenco F sono indicati di seguito e raggruppati in base alla data di inserimento in elenco.
Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana: per coloro che provengono dai Paesi dell’elenco F o che vi hanno soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti è ancora in vigore un divieto di ingresso in Italia, con poche eccezione. Rientrano nell’eccezione al divieto di ingresso solamente:
- cittadini UE (inclusi i cittadini italiani), Schengen, del Regno Unito, di Andorra, San Marino, Principato di Monaco, Città del Vaticano e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020, con obbligo di presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, un’attestazione di essersi sottoposti a test molecolare o antigenico (effettuato per mezzo di tampone), nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia, con risultato negativo.
- cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in Italia (ai sensi della Direttiva 2004/38/CE) e loro familiari, che abbiano la residenza angrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020, con obbligo di presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, un’attestazione di essersi sottoposti a test molecolare o antigenico (effettuato per mezzo di tampone), nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia, con risultato negativo.
- equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
- funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione Europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari e personale militare e delle forze di polizia, italiano e straniero, nell’esercizio delle loro funzioni.
Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
Kosovo e Montenegro: si applica la stessa disciplina prevista per i Paesi dell’elenco F già citati. La data di riferimento è il 16 luglio 2020. Di conseguenza, possono entrare in Italia le persone che rientrano nelle categorie a), b), c) e d) ma, per a) e b), solo in caso di residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020.
Colombia: si applica la stessa disciplina prevista per i Paesi dell’elenco F già citati. La data di riferimento è il 13 agosto 2020. Di conseguenza, possono entrare in Italia le persone che rientrano nelle categorie a), b), c) e d) ma, per a) e b), solo in caso di residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020.
ECCEZIONI
Sono previste alcune, limitate eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di tampone. Queste eccezioni non si applicano a chi abbia soggiornato o transitato dai Paesi dell’Elenco F nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia.
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui all’elenco F nei quattordici (14) giorni antecedenti all’ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione e presentazione del risultato negativo di un test molecolare o antigenico (ove previsto), nonché di comunicazione del proprio ingresso dall’estero sul territorio nazionale, le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone* NON si applicano:
- a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C* e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro.
*Tuttavia, in caso di provenienza, soggiorno o transito nei 14 giorni precedenti da uno dei Paesi dell’elenco C, è comunque obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico. - al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, nell’esercizio delle loro funzioni;
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
L’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria e tampone non si applica:
- all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
- al personale viaggiante;
- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Per informazioni sulle modalità di applicazione di quest’ultima esenzione, si raccomanda di consultare la procedura indicata dal Ministero della Salute, a questo link. .
Alcuni Esempi:
Lettera a)
Il cittadino italiano che, per motivi di salute, fa ingresso in Italia per 3 giorni, provenendo dalla Tunisia, dove è residente, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria.
Il cittadino indiano residente negli Stati Uniti (e da lì proveniente) che, per motivi di lavoro, deve entrare in Italia per 4 giorni, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria.
Un cittadino statunitense, proveniente dal Regno Unito senza altri soggiorni o transiti, può entrare in Italia, senza obbligo di isolamento fiduciario e senza sottoporsi a test molecolare o antigenico, se lo spostamento è motivato da comprovati motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza e se la permanenza in Italia non supera le 120 ore.
Un cittadino ucraino, proveniente direttamente dall’Ucraina o dalla Turchia, può entrare in Italia senza obbligo di isolamento fiduciario, se lo spostamento è motivato da comprovati motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza e se la permanenza in Italia non supera le 120 ore.
Un cittadino della Repubblica Ceca e da lì proveniente, senza altri soggiorni o transiti nei 14 giorni precedenti, che debba entrare in Italia per motivi di salute, ad esempio per sottoporsi ad una visita o ad un intervento chirurgico, con una permanenza in Italia di 4 giorni, può entrare senza obbligo di test molecolare o antigenico (solo se la permanenza in Italia non supera i 5 giorni in totale).
Lettera b):
Un cittadino serbo, in transito via terra con la propria auto per recarsi in Portogallo, può attraversare l’Italia senza obbligo di isolamento fiduciario se la sua permanenza in Italia non supera le 36 ore.
Lettera c)
Il cittadino australiano, proveniente dall’Australia e senza altri soggiorni o transiti nei 14 giorni precedenti, che entra in Italia perché la sua azienda lo ha trasferito presso la propria sede italiana, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria, indipendentemente dalla durata della permanenza in Italia.
Il cittadino tedesco, proveniente dagli Stati Uniti, senza altri soggiorni o transiti nei 14 giorni precedenti, che debba entrare in Italia per motivi di lavoro, indipendentemente dalla durata del soggiorno di lavoro in Italia, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria.
*Attenzione:
Il cittadino francese che deve entrare in Italia dalla Francia perché deve prendere servizio in Italia o deve recarsi in Italia per altri motivi di lavoro, deve comunque sottoporsi a test molecolare o antigenico nelle 72 ore prima della partenza, all’arrivo o entro 48 ore dall’ingresso in Italia. In caso di risultato negativo del test effettuato all’arrivo o entro 48 ore, non è sottoposto a isolamento, a meno che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19.
Il cittadino italiano residente in Belgio che deve rientrare in Italia per comprovati motivi di lavoro deve sottoporsi in ogni caso a test molecolare o antigenico. In caso di risultato negativo del test effettuato all’arrivo o entro 48 ore, non è sottoposto a isolamento, a meno che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19.
Il cittadino giapponese che risiede nei Paesi Bassi (o che ha soggiornato in Spagna nei 14 giorni precedenti) e deve entrare in Italia per comprovati motivi di lavoro deve sottoporsi in ogni caso a test molecolare o antigenico. In caso di risultato negativo del test effettuato all’arrivo o entro 48 ore, non è sottoposto a isolamento, a meno che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19.
ALTRE INFORMAZIONI UTILI
La dichiarazione per l’ingresso in Italia è disponibile cliccando qui.
Per quesiti più specifici in merito all’ingresso nel Paese, contattate la Polizia di Frontiera o la Prefettura competente per territorio. Per quesiti relativi all’attivazione della sorveglianza sanitaria, contattare l’Azienda Sanitaria competente per territorio o il numero dedicato del Ministero della Salute 1500.
Il DPCM 24 ottobre 2020 prevede che possano essere disposte limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri.
Singole Regioni potrebbero quindi imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui).
E’ disponibile un questionario per chi è in partenza per l’estero o deve rientrare in Italia, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l’ingresso in Italia né nel Paese di destinazione.
In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l’Azienda Sanitaria competente per territorio. Per spostamenti dall’Italia all’estero, si raccomanda di consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri e di prendere contatto anche con l’Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia.
Permangono in molti Paesi del mondo sospensione del traffico aereo e chiusura delle frontiere marittime, aeree e terrestri. I voli sono ancora soggetti a frequenti cancellazioni. Si raccomanda di consultare sempre la compagnia aerea di riferimento per confermare l’operatività del proprio volo.
La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso di viaggiatori provenienti dall’Italia.
Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
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